|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATUTO Articolo 1 E’ costituita una Associazione denominata: FODRA - Foot Disorders Research Academy.
Articolo 2 L’Associazione ha sede in Roma, Via Alessandro Torlonia n. 4/b.
Articolo 3 L’Associazione non ha fine di lucro e persegue:
A questo scopo l’Associazione potrà:
All’iscritto sarà rilasciato attestato di appartenenza all’Associazione con la specifica delle proprie specializzazioni.
L’Associazione potrà richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici e privati; potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale incluso l’acquisto di immobili. L’Associazione potrà aderire a federazioni ed associazioni mediche delle varie discipline. L’Associazione potrà costituire sezioni per ogni singola competenza sia in Italia che all’estero.
Articolo 4 L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda anche se iscritti ad altre associazioni e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Gli associati, denominati anche soci, si suddividono in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. Sono SOCI FONDATORI coloro che prendono parte all’atto costitutivo dell'Associazione. Sono SOCI ORDINARI quelli che vengono ammessi nell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, versano le quote stabilite e si obbligano ad appartenere all’Associazione per un periodo di almeno due anni. Anche per i soci ordinari l’impegno si intende rinnovato automaticamente per altri due anni o per periodi successivi se non sia stato presentato dall’associato formale atto di dimissione almeno due mesi prima della scadenza. Sono SOCI ONORARI coloro che nel campo scientifico e sociale possono con la loro figura e preparazione rappresentare degnamente l’Associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo su presentazione di uno dei componenti del Consiglio medesimo. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Sono SOCI SOSTENITORI le persone fisiche e giuridiche che per il loro spirito organizzativo ed il loro contributo finanziario possono validamente svolgere le funzioni di sviluppo dell’Associazione. Essi vengono nominati su delibera del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a socio va inoltrata al Consiglio Direttivo, il quale valutati gli elementi di fatto e di diritto, deciderà a suo insindacabile giudizio. La domanda deve contenere, a prova di inammissibilità, la esplicita accettazione dello statuto e l’impegno ad appartenere all’Associazione per un periodo non inferiore a due anni ed a pagarne i contributi, fatta eccezione per i soci onorari e l’impegno alla scrupolosa osservanza della disciplina sociale. La qualifica di socio si acquista il giorno dell’accoglimento della domanda di ammissione, previo versamento della quota associativa e si perde:
Il socio che presenti le dimissioni dopo il 30 novembre e tenuto al pagamento della quota anche per l’anno successivo allo scadere del quale saranno efficaci le dimissioni. Le dimissioni devono essere date con lettera raccomandata. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione I soci hanno tutti uguali diritti. L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività associativa e subordinato all’effettivo versamento delle quote associative nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio medesimo ovvero dallo statuto. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, comunque precedente alla data dell’assemblea che approva il conto consuntivo. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Articolo 5 Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.
Articolo 6 Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per morte, recesso ed esclusione. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione al proprio Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre anni, o quando siano incorso inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La quota o il contributo associativo non e trasmissibile o rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.
Articolo 7 L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 8 Il patrimonio sociale è formato:
Articolo 9 Sono organi dell’Associazione:
Le cariche sono gratuite; e riconosciuto un rimborso spese documentate a favore degli organi conseguente all’attività svolta per l'Associazione
Articolo 10 Tutti i soci formano l’assemblea. L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea e convocata con delibera del Consiglio Direttivo. L’assemblea e convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Presidente del Consiglio Direttivo, o la maggioranza dello stesso lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno il 20% (venti per cento) degli associati che siano in regola con i contributi sociali, i quali devono indicare l’argomento della riunione. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
Articolo 11 L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
Articolo 12 L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la meta degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che potrà aver luogo un’ora dopo la prima, qualunque sia in numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengano la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati; lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Le delibere dell’assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
Articolo 13 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’assemblea, composto da cinque ad undici membri scelti tra gli associati, fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo che sarà eletto fra i soci fondatori. I consiglieri dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea la quale potrà confermare nella carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Articolo 14 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione. Qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del conto preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione. I bilanci devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. Il conto consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite fax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Articolo 15 Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
Articolo 16 Il Segretario Generale è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere emesse dal Consiglio Direttivo, nonché di particolari deleghe a svolgere funzioni in Italia ed all’estero. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige il relativo verbale; assiste il Presidente nel disbrigo degli affari, tiene la corrispondenza e lo schedario dei soci e controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione.
Articolo 17 E’ fatto divieto all’Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 18 L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
In caso di estinzione l’assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19 Per quanto non previsto dal seguente statuto valgono le norme degli artt. 36 e seguenti c.c. |